PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul mondo del calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) individuare le cause, le caratteristiche, le forme e la reale diffusione di eventuali comportamenti illeciti, idonei a influenzare o condizionare l'andamento o il risultato delle partite di calcio professionistico nel corso degli ultimi anni, messi in atto, in particolare, da soggetti con responsabilità direttive e di controllo, quali presidenti e dirigenti delle società di calcio professionistico, dirigenti e personale della Federazione italiana gioco calcio, arbitri e componenti della Commissione arbitri per i campionati di serie A e B, nonché agenti di calciatori;

          b) accertare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse in seno alla dirigenza della Federazione italiana gioco calcio e della Lega nazionale professionisti, verificando se tali enti abbiano agito e agiscano in assoluta indipendenza da fattori e da persone esterni e se la loro condotta nel corso dei campionati di calcio professionistico sia stata sempre improntata al rispetto delle regole di trasparenza, correttezza e lealtà indispensabili a garantire l'autonomia e l'integrità del mondo del calcio, nonché la tutela dell'interesse pubblico;

          c) formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute idonee a impedire fenomeni di frode e di corruzione nel mondo del calcio professionistico.

 

Pag. 4

Art. 2.
(Composizione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il presidente della Commissione è nominato dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Regolamento interno).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Art. 4.
(Poteri).

      1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.
      3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti

 

Pag. 5

o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.
      4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o a inchieste in corso.
      5. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.
      6. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 5.
(Segreto).

      1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 4.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o

 

Pag. 6

in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Funzionamento).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
      2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Durata e relazione conclusiva).

      1. La Commissione completa i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
      2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma l, la Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività svolta, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.